Permesso L.104
Al dipendente con disabilità spettano:
- tre giorni di permesso mensile utilizzabili anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili (riproporzionate in base al rapporto di lavoro);
- riduzione giornaliera di due ore di permesso per ciascun giorno lavorativo del mese per orario di lavoro pari o superiore alle sei ore, di un’ora per orario inferiore alle sei ore.
Al dipendente con un familiare con disabilità spettano tre giorni di permesso mensile, utilizzabili anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili (riproporzionate in base al rapporto di lavoro).
I permessi decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda. Il dipendente riceverà comunicazione scritta di conferma.
Ai genitori di figli con disabilità, anche adottivi, con necessità di sostegno elevato o molto elevato minori di tre anni spettano in alternativa:
- tre giorni di permesso mensile utilizzabili anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili (riproporzionate in base al rapporto di lavoro).
- prolungamento del congedo parentale retribuito al 30% per un periodo massimo di tre anni da godere entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, fruibile in misura continuativa o frazionata, comprensivo del periodo ordinario di congedo parentale, a condizione che il/la minore non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che il tal caso sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.
- permessi orari di due ore al giorno in caso di orario lavorativo giornaliero pari o superiore a sei ore, un’ora in caso di orario lavorativo inferiore a sei ore.
Ai genitori di figli con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato di età compresa tra i tre e i dodici anni spettano in alternativa:
- tre giorni di permesso mensile utilizzabili anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili (riproporzionate in base al rapporto di lavoro).
- prolungamento del congedo parentale retribuito al 30% per un periodo massimo di tre anni da godere entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, fruibile in misura continuativa o frazionata, comprensivo del periodo ordinario di congedo parentale, a condizione che il/la minore non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che il tal caso sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.
Ai genitori di figli con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato oltre i dodici anni di età spettano tre giorni di permesso mensile utilizzabili anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili (riproporzionate in base al rapporto di lavoro).
Per richiedere il permesso L.104, basterà comunicare al proprio responsabile l’assenza e a seguire inserire la richiesta corrispondente dall’app People@Mobile.